Il nuovo Statuto d'Autonomia della Nazione Sarda - Sa Charta de Logu Noa de Sa Natzione Sarda
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25 Luglio 2007
Prima parte della bozza di Statuto
di Red., ore 22:08

 Prima bozza

 
 
STATUTO SPECIALE DELLA SARDEGNA
CARTA DE LOGU DE SARDIGNA
 
PREAMBOLO
 
 

Il Popolo Sardo nell’ambito del processo di recupero e sviluppo delle libertà democratiche, ha riconquistato il 26 febbraio del 1948 le sue libere istituzioni di autogoverno.

Il tempo trascorso da quel riconoscimento ha reso ancora più profonde le inadeguatezze dello Statuto di Autonomia Speciale, già rilevate all’indomani della sua promulgazione.

A sessant’anni dalla sua emanazione la Sardegna ridefinisce il rapporto con il potere centrale dello Stato e di conseguenza con l’Unione Europea.

Esprime la propria identità collettiva.

Stabilisce le sue istituzioni e regola le proprie relazioni nel segno di una libera e volontaria solidarietà con le altre nazionalità e Regioni della Repubblica, riformulando la propria Costituzione, ispirata al sentimento di autodeterminazione dei sardi di ieri e di oggi.

 

Il nuovo Statuto Speciale si basa su tre elementi fondamentali:

·        La Sardegna è l’Isola più periferica nel Mediterraneo facente parte integrante della Repubblica italiana e per questo rivendica una effettiva, illimitata continuità territoriale con la parte continentale della Repubblica e con il resto dell’Unione Europea

·        La Sardegna è una Nazione con proprio territorio, propria storia, propria lingua, proprie tradizioni, propria cultura, propria identità ed aspirazioni distinte da quelle della Nazione italiana e assomma in sé tutte le culture e le civiltà che si sono succedute nell’Isola dal prenuragico ad oggi. Nel rispetto delle libertà religiose e di pensiero dei suoi cittadini, riconosce le bimillenarie radici cristiane della società sarda, punto di arrivo del lungo cammino del popolo della Sardegna. Per questo gestisce e coltiva in sovranità la propria eredità culturale, materiale e immateriale, in un ordinamento istituzionale nel quale la Regione Autonoma della Sardegna è dotata di sovranità a titolo uguale a quella dello Stato centrale, ripartita consensualmente secondo la presente Costituzione sarda

·        La Sardegna è la base istituzionale dell’attuale Stato italiano, il quale secondo la Dottrina: “… non è altro che l’antico Regno di Sardegna ampliato nei suoi confini…” nato il 19 giungo del 1324 e per secoli pregnato dal sangue e dal sudore e dalla fatica dei sardi

 

La Sardegna in considerazione delle propria identità ed individualità e delle proprie aspirazioni storiche, politiche e culturali nell’ambito della Repubblica italiana si dota di una Carta fondamentale o Carta De Logu tesa a:

 

-                    riconoscere il diritto al suo pieno autogoverno

-                    realizzare il federalismo interno secondo il principio di sussidiarietà, coesione sociale e tutela delle piccole comunità e delle sue minoranze linguistiche

-                    difendere e sviluppare l’ecosistema sardo

-                    difendere la libertà d’impresa e il diritto al lavoro

-                    accrescere il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini sardi

-                    rendere migliore la coabitazione del popolo sardo e degli altri popoli della Repubblica e dell’Unione europea

-                    assicurare un ruolo autonomo della Sardegna nei processi di formazione delle decisioni in seno alla Repubblica e all’UE

-                    incentivare il proprio ruolo e la propria vocazione euro mediterranea

 

Alla base della Carta fondamentale o Carta de Logu vi è l’affermazione che:

 

a)     Il Popolo sardo è un popolo d’Europa con identità peculiare, avente una propria storia, una propria lingua, una propria cultura, proprie tradizioni, un proprio territorio.

b)    Il Popolo sardo afferma il diritto di decidere del proprio avvenire, secondo quanto sanciscono la Carta dell’Onu, il Patto internazionale dei diritti civili e politici, il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, l’atto di Helsinki, la Carta di Parigi e conformemente a quanto stabilisce la Dichiarazione solenne di sovranità adottata dal Consiglio Regionale della Sardegna il 22 febbraio 1999.

c)     Nella prospettiva di un ordinamento federale asimmetrico della Repubblica italiana rafforza, garantisce ed intensifica l’esercizio ed il raggiungimento delle libertà e di un’effettiva giustizia sociale; dello sviluppo economico, della diffusione della cultura, della coesione sociale; si ispira ai principi della sussidiarietà, della sicurezza e della pace.

d)    I diritti storici sono imprescrittibili spettando ai Sardi – e soltanto ad essi- la loro gestione.

 
 
 

Costituzione della Sardegna in Regione autonoma speciale

La Nazione sarda
 

Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare e il cielo territoriale, l’ambiente, la lingua, la cultura e l’eredità culturale, materiale ed immateriale, della Sardegna costituiscono la Nazione sarda.

In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana e con la presente Carta fondamentale, e nel rispetto dei principi che si ispirano alla convivenza fra i popoli dell’Unione Europea.

I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo e sono esercitati nel rispetto dello Costituzione sarda e dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, in armonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Il nucleo primo dell'autogoverno del suo popolo risiede nelle comunità insediatesi nel proprio territorio nel corso dei secoli.

Il popolo sardo
 

Il popolo sardo è l’insieme dei sardi residenti dentro e fuori dell’Isola di quanti si dichiarino appartenenti ad esso.

La Regione sarda rafforza i vincoli culturali, sociali ed economici con le Comunità sarde fuori dell’Isola e presta loro la necessaria assistenza.

La Regione disciplina con propria legge la partecipazione degli emigrati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento sardo.

 
La Regione Autonoma (?)
 

La Regione autonoma è costituita dal Parlamento, dal Governo, dalla Consulta delle autonomie, dai Comuni, dalle Province.

Il quadro istituzionale
 

La Regione autonoma è parte della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.

I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.

La Regione autonoma è garante in Sardegna dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dalla Costituzione italiana e universalmente rico­nosciuti.

E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione per nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizione sociale o personale.

In Sardegna, la nazionalità sarda per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza, è riconosciuta al pari della nazionalità italiana.

L’acquisizione, conservazione e perdita della nazionalità sarda, al pari della sua tutela, è regolata con legge del Parlamento sardo che si conforma agli stessi requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nazionalità italiana.

 
 

La lingua propria della Sardegna è il sardo che, in quanto tale, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. Al pari del sardo, l’italiano è lingua ufficiale. Tutti gli abitanti hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.

Nel territorio di Alghero, il catalano gode analogo riconoscimento di coufficialità sia con la lingua sarda sia con la lingua italiana.

Al gallurese, al sassarese, al tarbarchino compete analoga tutela.

Le istituzioni sarde garantiscono l’uso della lingua sarda e delle diverse lingue parlate nel suo territorio e adottano misure e strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.

 
 

La Sardegna è dotata di propri simboli che ne incarnano l’identità e ne regola l’uso con legge del proprio Parlamento.

La bandiera della Sardegna è quella dei Quattro Mori: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.

Il giorno dell’approvazione della presente Carta è festa della Nazione Sarda.

L’inno sardo è “ Su patriotu sardu a sos feudatàrios “.

Il motto della Regione autonoma è "Fortza Paris".
 
 
Titolo II
 
 
 

La capitale della Sardegna è Cagliari che è anche sede permanente del Parlamento, del Governo, della Consulta delle autonomie.

 
Azioni positive
 

La Repubblica riconosce le cause storiche, economiche e politiche della disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni continentali e si obbliga a garantire alla Regione autonoma, perché le ammini­stri, le risorse necessa­rie al suo benessere economico, sociale e culturale.

 
 
TITOLO I
La Regione autonoma di Sardegna
 
CAPO I

Poteri autonomisti

 

La Regione autonoma ha esclusiva compe­tenza e potestà legislativa nelle materie di proprio interesse, nel rispetto dei principi della sussidiarietà, della so­lidarietà fra i popoli europei e della leale collaborazione tra le nazionalità e le regioni che convivono nella Repubblica italiana, in armonia con la Costituzione repubblicana, le norme dell’Unione Europea e gli obblighi internazionali.

La regione non ha competenza in materia di:

a.      difesa del territorio della Repubblica,
b.     mo­neta,
c.     amministrazione della giustizia,
d.     rapporti diplomatici con stati terzi.
 

La Sardegna ha soggettività internazionale nei rapporti con l’Unione europea secondo quanto stabilisce la presente Costituzione.

 

La Regione istituisce propri Uffici negli Stati terzi e con i loro enti territoriali con i quali abbia interesse ad instaurare rapporti commerciali e culturali.

 
 

La Regione Autonoma della Sardegna

 

1) La Regione Autonoma della Sardegna è l’organismo politico di autogoverno della Nazione sarda, attraverso il quale essa esprime istituzionalmente la propria identità ed esercita i propri poteri d’autonomia speciale.

2) Spetta alla Regione l’esecuzione delle leggi dello Stato.

 
 
Organi della Regione
 

1) Sono organi della Regione autonoma della Sardegna:

 
- Il Parlamento sardo;
- Il Governo della Sardegna e il Governatore.
 
Il Parlamento sardo
 

1)     Il Parlamento sardo rappresenta il popolo sardo.

E’ composto da 60 Deputati; comprende il Governatore e il Vicegovernatore, che vengono eletti nella Circoscrizione elettorale regionale, e 58 Deputati eletti nelle Circoscrizioni elettorali provinciali.

Sono eletti Governatore e Vicegovernatore della Regione i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi sommando i voti direttamente ottenuti nella Circoscrizione elettorale regionale a quelli complessivamente acquisiti, nelle Circoscrizioni elettorali provinciali, dalla lista o raggruppamento di liste che li hanno espressi.

Le votazioni per l’elezione del Governatore e del Vicegovernatore della Regione, che si presentano abbinati alle elezioni, e quelle per i 58 Deputati sono effettuate con una unica scheda nella quale non è consentito esprimere, pena la nullità, voti disgiunti.

 

2) I seggi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sono assegnati in modo da garantire alla lista o alle coalizioni di liste che hanno conseguito il maggior numero di consensi una rappresentanza nel Parlamento, compresi il Governatore e il Vicegovernatore, di almeno 35 Deputati.

3) All’atto della presentazione delle liste dei candidati nelle Circoscrizioni regionali e Provinciali i rappresentanti delle liste e delle coalizioni di liste consegnano ai competenti uffici elettorali e del Parlamento della Sardegna un documento, debitamente certificato, contenente dettagliatamente il programma di Governo che, in caso di successo elettorale, le stesse si impegnano a realizzare.

4) Il Parlamento gode di autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa.

 

                                                          

 
 
Elettorato attivo e passivo
 

1)     E’ elettore chi è iscritto alle liste elettorali della Regione. E’ eleggibile chi è in possesso della cittadinanza sarda da almeno cinque anni.

 
 

                                                        

Incompatibilità
 

1)     L’ufficio di Deputato del Parlamento della Sardegna, con l’eccezione per i Sindaci e i Consiglieri dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.

2)     I Deputati eletti ad altra carica decadono automaticamente dalle loro funzioni nel decimo giorno successivo alla proclamazione ufficiale della loro elezione in altro consesso. Da tale termine il Parlamento provvede ,nella prima riunione utile, alla loro sostituzione.

 
 

Durata in carica del Parlamento

 

1)     Il Parlamento della Sardegna è eletto per cinque anni.

2)     Le elezioni del nuovo Parlamento sono indette dal Governatore della Regione e dovranno aver luogo in un periodo compreso tra il 10 aprile e il 30 maggio dell’anno di scadenza della Legislatura. Il decreto di indizioni delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni.

3)     Il nuovo Parlamento si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Governatore della Regione in carica.

 
 
Competenze del Parlamento
 

1)     Il Parlamento della Sardegna è l’organo legislativo della Regione, rappresenta l’unità della Nazione sarda e del suo popolo e ne esprime la volontà. Promuove l’azione politica della Regione ed è garante della realizzazione del programma del Governo regionale del quale annualmente e formalmente ne verifica l’attuazione.

 
Organi del Parlamento
 

1)     Sono organi del Parlamento sardo:

-         Il Presidente;

-         Il Consiglio di Presidenza;

-         Le Commissioni permanenti;

-         La Conferenza dei Capi gruppo e i Gruppi consiliari.

2)     Il Presidente, il Consiglio di presidenza e le Commissioni permanenti sono eletti con le modalità previste dal Regolamento interno del Parlamento adottato a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

 
 

Compiti del Presidente del Parlamento

 

1)     Il Presidente è l’oratore ufficiale del Parlamento, ne dirige i lavori. E’ il garante dell’applicazione e del rispetto del Regolamento, si pronuncia sulla ricevibilità dei progetti di legge verificando che gli stessi, anche nella fasi di discussione e approvazione, non contengano aspetti in contrasto con la Costituzione repubblicana, con lo Statuto, con la normativa Comunitaria, e siano, inoltre, dotati di adeguata, certa e documentata copertura finanziaria e amministrativa e di esplicito e formale coordinamento con la legislazione regionale vigente.

 

2)     I Progetti di legge approvati dal Parlamento sono trasmessi dal Presidente dello stesso, entro sette giorni dalla loro approvazione, con la certificazione del rispetto di quanto previsto nel comma precedente e della regolarità delle procedure legislative seguite, al Presidente della Giunta regionale per la promulgazione.

 

3)     Qualora il Presidente del Parlamento ritenga che i provvedimenti approvati dall’Assemblea siano in contrasto con quanto previsto nel primo comma del presente articolo rinvia gli stessi ai competenti organi del Parlamento per un riesame; nel caso di integrale riapprovazione del testo trasmette, comunque, gli stessi al Governatore per la promulgazione.

 
4) Il Presidente si astiene nelle votazioni.
 
 
Prerogative dei Deputati
 

1)     Il Parlamento sardo è inviolabile, i suoi Deputati hanno le stesse prerogative dei   Parlamentari della Repubblica.

2)     Ogni componente dell’Assemblea rappresenta il Popolo sardo ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

 
Iniziativa legislativa
 

1)     L’iniziativa legislativa spetta ai Deputati del Parlamento, alla Giunta regionale, ai Consigli Provinciali, ai Consigli Comunali, che singolarmente o complessivamente rappresentino una popolazione di almeno 10000 abitanti, e al popolo sardo con proposte firmate da 10000 elettori.

2)     I progetti di legge dichiarati formalmente ricevibili sono trasmessi dal Presidente del Parlamento, per l’istruttoria preliminare, alle Commissioni permanenti, al termine della quale sono inviati all’Assemblea che li esamina e li approva articolo per articolo e, complessivamente, con votazione finale.

 

                                                     

Giuramento dei Deputati

 

1)     Il Governatore e il Vicegovernatore della Regione, e i deputati eletti, nelle prima seduta della legislatura, prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione Repubblica e allo Statuto della Regione autonoma della Sardegna e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene del Popolo sardo.

 
 
Riunioni obbligatorie e straordinarie del Parlamento
 

1)     Il Parlamento della Sardegna si riunisce di diritto nei primi giorni non festivi dei   mesi di febbraio, giugno e ottobre.

2)     Si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Governatore della Regione o di un quarto dei suoi componenti.

3)     Il Parlamento è convocato con le modalità previste nel Regolamento.

 
 

Validità delle deliberazioni del Parlamento

 

1)     Le deliberazioni del Parlamento della Sardegna non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Pubblicità delle sedute
 

1)     Le sedute del Parlamento sono pubbliche. Il Parlamento, tuttavia, per la trattazione di particolari problemi può deliberare, con voto unanime dei suoi componenti, di riunirsi in seduta segreta.

 
 

Approvazione dei documenti contabili annuali e pluriennali

 

1)     Il Parlamento approva ogni anno, entro il 31 dicembre, in materia di contabilità, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto dell’anno precedente presentati dalla Giunta regionale.

2)     L’esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per un periodo non superiore a due mesi e comunque entro e non oltre il 1 marzo dell’anno successivo.

3)     La mancata approvazione del bilancio comporta l’automatica decadenza del Parlamento sardo.   

4)     Nel caso di scioglimento del Parlamento, la gestione finanziaria della Regione, fino all’insediamento del nuovo Parlamento e della Giunta, è affidata, per la sola ordinaria amministrazione e per far fronte alle spese urgenti, non prevedibili e non rimandabili al Governatore che dovrà attenersi alle previsioni del Bilancio dell’anno precedente.  

 
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