TITOLO PRELIMINARE
Costituzione della Sardegna in Regione autonoma speciale
La Nazione sarda
Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare e il cielo territoriale, l’ambiente, la lingua, la cultura e l’eredità culturale materiale e immateriale della Sardegna costituiscono la Nazione sarda.
In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana e con la presente Carta fondamentale, e nel rispetto dei principi che si ispirano alla convivenza fra i popoli dell’Unione Europea.
I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo e sono esercitati nel rispetto dello Costituzione sarda e dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, in armonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Il nucleo primo dell'autogoverno del suo popolo risiede nelle comunità insediatesi nel proprio territorio nel corso dei secoli.
Il popolo sardo
Il popolo sardo è l’insieme dei sardi residenti dentro e fuori dell’Isola, e di quanti si dichiarino appartenenti ad esso.
La Regione sarda rafforza i vincoli culturali, sociali ed economici con le Comunità sarde fuori dell’Isola e presta loro la necessaria assistenza.
La Regione disciplina con propria legge la partecipazione degli emigrati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento sardo.
La Regione autonoma è costituita dal Parlamento, dal Governo, dalla Consulta delle autonomie, dai Comuni, dalle Province.
La Regione autonoma è parte della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.
I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.
La Regione autonoma è garante in Sardegna dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dalla Costituzione italiana e universalmente riconosciuti.
E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione per nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizione sociale o personale.
In Sardegna, la nazionalità sarda per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza, è riconosciuta al pari della nazionalità italiana.
L’acquisizione, conservazione e perdita della nazionalità sarda, al pari della sua tutela, è regolata con legge del Parlamento sardo che si conforma agli stessi requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nazionalità italiana.
La lingua propria della Sardegna è il sardo che, in quanto tale, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. Al pari del sardo, l’italiano è lingua ufficiale. Tutti gli abitanti hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.
Nel territorio di Alghero, il catalano gode analogo riconoscimewnto di coufficialità sia con la lingua sarda sia con la lingua italiana.
Al gallurese, al sassarese, al tarbarchino compete analoga tutela.
Le istituzioni sarde garantiscono l’uso della lingua sarda e delle diverse lingue parlate nel suo territorio e adottano misure e strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.
La Sardegna è dotata di propri simboli che ne incarnano l’identità e ne regola l’uso con legge del proprio Parlamento.
La bandiera della Sardegna è quella dei Quattro Mori: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.
Il giorno dell’approvazione della presente Carta è festa della Nazione Sarda.
L’inno sardo è “ Su patriotu sardu a sos feudatàrios “.
Il motto della Regione autonoma è: "Forza paris".
La capitale della Sardegna è Cagliari che è anche sede permanente del Parlamento, del Governo, della Consulta delle autonomie.
Azioni positive
La Repubblica riconosce le cause storiche, economiche e politiche della disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni continentali, e si obbliga a garantire alla Regione autonoma, perché le amministri, le risorse necessarie al suo benessere economico, sociale e culturale.
TITOLO I
La Regione autonoma di Sardegna
CAPO I
Poteri autonomisti
La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa nelle materie di proprio interesse, nel rispetto dei principi della sussidiarietà, della solidarietà fra i popoli europei e della leale collaborazione tra le nazionalità e le regioni che convivono nella Repubblica italiana, in armonia con la Costituzione repubblicana, le norme dell’Unione Europea e gli obblighi internazionali.
La regione non ha competenza in materia di:
a. difesa del territorio della Repubblica,
b. moneta,
c. amministrazione della giustizia,
d. rapporti diplomatici con stati terzi.
Lo Stato non interferisce nelle materie di competenza della Regione Autonoma
La Sardegna ha soggettività internazionale nei rapporti con l’Unione europea secondo quanto stabilisce la presente Costituzione.
La Regione istituisce propri Uffici con gli Stati terzi e loro enti territoriali con i quali abbia interesse ad instaurare rapporti commerciali e culturali.